Onorevoli Colleghi! - Da tempo, anche attraverso innovativi provvedimenti legislativi, si sta tentando di affermare una nuova cultura nel rapporto tra cittadini ed istituzioni che restituisca a queste il ruolo di servizio per i primi. Ma perché queste ultime possano assolvere il ruolo istituzionalmente loro assegnato necessitano dei tempi dovuti. Gli encomiabili sforzi profusi in tal senso trovano tuttavia ancora inopinate sacche di resistenza in norme ispirate ad una diversa e vetusta filosofia. Tipici esempi sono riscontrabili negli articoli 203 e 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), laddove i termini per il ricorso al prefetto non tengono in debito conto del fatto che il tempo a disposizione del prefetto per l'invio degli atti al comando cui appartiene l'organo accertatore, relativi ai ricorsi a lui presentati direttamente, è assolutamente insufficiente tenuto conto che la prefettura - ufficio territorio del Governo ha competenza sull'intera provincia. La decorrenza di tale termine, infatti, comporta l'archiviazione dell'attività di accertamento degli illeciti e rende inefficace l'attività svolta dall'organo accertatore. È appunto in questa direzione che si muove la presente proposta di legge: una rivisitazione dei tempi per fornire una risposta più tempestiva e ottenere al contempo un miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa.

 

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